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10/09/2020

COMUNICATO CNOAS

Oggetto: Mancata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’Ordine

Gentile Presidente,

come anticipato in occasione della Conferenza dei Presidenti del 24 luglio u.s., l’articolo 37 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, c.d. decreto “semplificazioni”, ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (“domicilio digitale”) e nessuna modifica è stata sinora introdotta nel percorso di conversione del suddetto decreto.

Sulla base del dettato normativo, come già previsto dall’art. 26 del Regolamento disciplinare locale, il professionista che non comunichi il proprio indirizzo pec all’Ordine di appartenenza è soggetto a diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione entro trenta giorni dalla diffida. In caso di mancata ottemperanza, “il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

Ai sensi dell’art. 16, commi 7 e 7-bis del D.L. n. 185/2008, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli iscritti, è un obbligo di legge a carico dei professionisti. Inoltre, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi di posta elettronica certificata, ivi compresa la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese presso il Ministero dello Sviluppo Economico, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine ad opera del Ministero vigilante.

Cordiali saluti

Gianmario Gazzi

Comunicato allegato

COMUNICATO CNOAS