04/07/2025
Rinnovo Consiglio Territoriale di Disciplina 2025-2029
AVVISO PUBBLICO
Rinnovo Consiglio Territoriale di Disciplina 2025-2029
CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA
in ottemperanza al Regolamento recante i criteri per la designazione dei Componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina, in attuazione dell’art. 8, del D.P.R. n. 137/2012, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale con delibera n. 93/2013
Il Consiglio Territoriale di Disciplina della regione Abruzzo (CTD), come stabilito dall’art. 8, commi 1 e 2 del D.P.R. 137/12, è costituito in numero pari a quello dei componenti del Consiglio regionale dell’Ordine: pertanto il C.T.D. dell’Abruzzo ha una composizione di 11 componenti, di cui 6 appartenenti alla sezione A e 5 appartenenti alla sezione B. Gli Assistenti Sociali che fanno parte del Consiglio Territoriale di Disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale di L’Aquila su una rosa di 22 candidati che saranno individuati dal Consiglio dell’Ordine.
Possono presentare domanda gli Assistenti Sociali che abbiano i requisiti previsti dall’art. 4 del Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti dei Consigli Territoriali di Disciplina.
L’art. 4 così recita:
1. I Consigli Regionali dell’Ordine designano i candidati alla carica di componente il Consiglio Regionale di Disciplina scegliendo tra iscritti nell’albo degli Assistenti Sociali da almeno 5 anni che presentano i seguenti requisiti:
a) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli Regionali dell’Ordine o del Consiglio Nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell’esercizio delle funzioni disciplinari;
b) abbiano maturato una significativa esperienza nell’esercizio della professione con particolare riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti disciplinarmente rilevanti;
c) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove deciso dal competente Consiglio Regionale dell’Ordine;
d) non siano stati interessati da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna passate in giudicato;
e) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro Assistente Sociale eletto nel rispettivo Consiglio Regionale dell‘Ordine.
2. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli Regionali possono designare candidati che pur non essendo mai stati componenti il Consiglio Regionale o Nazionale, abbiano comunque maturato una significativa competenza in materia deontologica e disciplinare.
3. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo svolgimento di attività didattica specifica svolta nell’ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di formazione continua, o attraverso l’esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di ordinamento professionale e deontologia.
4. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione specificamente dedicati alle materie dell’ordinamento professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, o comunque
accreditati ai fini del sistema di formazione permanente, corredati di appositi meccanismi di verifica della preparazione acquisita. La partecipazione a tali corsi comporta in ogni caso la maturazione dei crediti corrispondenti nell’ambito dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua.
5. Qualora sia nominato componente del Consiglio Regionale di Disciplina un componente di un Consiglio Regionale dell’Ordine o del Consiglio Nazionale, questi cessa le funzioni di provenienza all’atto dell’insediamento del Consiglio di Disciplina.
6. Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le norme in materie di astensione e ricusazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Si precisa che ai componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina verrà corrisposto un gettone di presenza ed un eventuale rimborso spese come da apposito atto deliberativo del Consiglio Regionale dell’Abruzzo.
La candidatura dei professionisti interessati dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 03/08/2025, utilizzando il modulo allegato alla presente comunicazione, unitamente al curriculum vitae datato e firmato ed alla copia di un documento d’identità in corso di validità.
La documentazione potrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ordineassistentisociali.abruzzo@pec.it
Si ricorda che, il Presidente del Tribunale, nell’atto di designazione, indica i nominativi dei/delle consiglieri/e supplenti dai/dalle quali attingere in caso di sostituzione.
Scarica il modulo per la candidatura :
Domanda di candidatura Assistenti Sociali 2025-2029
Domanda di candidatura Avvocati 2025-2029
Per comprendere i tempi, le modalità di avvio ed il funzionamento del nuovo organo disciplinare, potete prendere visione del seguente materiale:
1. D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
2. Delibera del Consiglio nazionale n. 093/2013 del 22 giugno 2013;
3. Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i consigli regionali di disciplina, in attuazione dell’art. 8, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell’art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F;
4. “Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale”, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 20.04.2024 con delibera n. 81.
